
Preambolo
La VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari, nell’esercizio della propria autonomia, si dota della presente Costituzione al fine di garantire un ordinato assetto interno e di stabilire in modo vincolante i propri principi, organi, competenze e procedure. Essa si configura quale comunità dell’Ordine a orientamento etico, storico, culturale e spirituale. La sua azione è improntata al rispetto della dignità umana, della libertà personale, della veridicità, della fraternità, della tolleranza, del senso di responsabilità e della composizione pacifica dei conflitti.
La presente Costituzione costituisce la norma interna di rango supremo della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari. Tutti i regolamenti subordinati e interni, gli statuti, le deliberazioni e i provvedimenti individuali devono essere conformi ad essa.
Sezione I – Disposizioni generali
§ 1 Denominazione, posizione e ambito di applicazione
(1) La comunità assume la denominazione «VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari».
(2) La presente Costituzione si applica a tutti gli organi, titolari di cariche, articolazioni e membri della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari, salvo che vi ostino norme imperative dell’ordinamento statale.
(3) La VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari disciplina autonomamente i propri affari interni in conformità alla presente Costituzione e ai regolamenti emanati sulla sua base.
(4) La presente Costituzione non fonda alcun diritto al conseguimento di una determinata forma di riconoscimento statale, forma giuridica o trattamento fiscale.
§ 2 Finalità e compiti
(1) Scopo della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari è la cura e l’ulteriore sviluppo di una tradizione dell’Ordine di carattere etico, storico, culturale e spirituale, nonché la promozione dello sviluppo personale e caratteriale dei propri membri.
(2) Per il perseguimento di tale scopo, la VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari può in particolare organizzare capitoli, conventi, conferenze, studi, insegnamenti, manifestazioni culturali, ricerche storiche, attività formative, iniziative benefiche e forme di mutuo sostegno.
(3) L’attività della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari non è finalizzata al conseguimento o alla distribuzione di utili economici a favore dei membri.
(4) La VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari è indipendente sotto il profilo politico-partitico. Essa non costituisce una comunità religiosa né ideologica e non è organizzativamente subordinata ad alcuna di esse.
§ 3 Principi della comunità dell’Ordine
(1) La dignità di ogni persona deve essere rispettata. Restano impregiudicate la libertà di coscienza, di pensiero e di decisione personale dei membri.
(2) Ogni membro è tenuto a trattare gli altri membri con rispetto, veridicità e spirito fraterno.
(3) All’interno della comunità dell’Ordine sono vietati l’agitazione politico-partitica, le controversie confessionali, le denigrazioni personali, le discriminazioni, la propaganda d’odio e gli appelli alla violenza.
(4) Le differenti convinzioni personali, filosofiche, religiose o ideologiche devono essere rispettate, purché non ledano i diritti altrui né l’ordinamento della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari.
Sezione II – Appartenenza
§ 4 Requisiti per l’ammissione
(1) Può divenire membro qualsiasi persona maggiorenne e dotata di capacità di agire che riconosca le finalità e i principi della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari e offra adeguata garanzia di rispettarne l’ordinamento e il prestigio.
(2) L’ammissione non può essere rifiutata unicamente in ragione del sesso, dell’origine, della nazionalità, della posizione sociale o delle convinzioni personali, purché tali convinzioni siano compatibili con il § 3.
(3) Non sussiste alcun diritto soggettivo all’ammissione.
§ 5 Procedura di ammissione
(1) La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio direttivo mediante l’apposito modulo.
(2) Prima della decisione, al richiedente deve essere data la possibilità di acquisire informazioni sui diritti e doveri connessi all’appartenenza, nonché di prendere visione degli statuti e dei regolamenti indicati nella domanda di ammissione.
(3) Sull’ammissione decide l’organo competente ai sensi del regolamento di ammissione. La decisione può essere adottata senza indicazione dei motivi, salvo diversa disposizione di norme imperative.
(4) Con la presentazione della domanda sottoscritta e, al più tardi, con l’ammissione rituale, il membro riconosce la presente Costituzione e gli statuti e regolamenti validamente emanati sulla sua base, nella versione di volta in volta vigente.
§ 6 Diritti dei membri
(1) Ogni membro ha diritto alla parità di trattamento conformemente alla presente Costituzione.
(2) Ogni membro può partecipare alle riunioni previste per la propria appartenenza o posizione nell’Ordine, presentare mozioni ed esercitare il proprio diritto di voto, salvo che la presente Costituzione o un regolamento legittimamente adottato dispongano diversamente.
§ 7 Doveri dei membri
(1) I membri sono tenuti a osservare la presente Costituzione, i regolamenti validamente emanati, le deliberazioni legittime e tutti gli statuti.
(2) Essi sono tenuti a tutelare il prestigio, gli interessi e la capacità operativa della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari e ad adempiere coscienziosamente gli incarichi assunti.
(3) Le informazioni riservate, le questioni riguardanti dati personali e le consultazioni espressamente non pubbliche devono essere trattate in modo confidenziale e sono soggette al Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati.
(4) I contributi, i versamenti straordinari o gli altri obblighi finanziari validamente deliberati, nonché le quote di ammissione, devono essere adempiuti entro i termini stabiliti.
(5) Le controversie interne devono essere anzitutto composte mediante confronto diretto o mediazione, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente esigibile in considerazione della natura e della gravità del conflitto.
§ 8 Sospensione e cessazione dell’appartenenza
(1) L’appartenenza cessa per morte, recesso, esclusione o per altra causa di cessazione espressamente prevista da un regolamento fondato sulla presente Costituzione.
(2) Il recesso deve essere comunicato in forma testuale al Consiglio direttivo. Esso produce effetto al momento della ricezione.
(3) Con la cessazione dell’appartenenza si estinguono tutti i diritti connessi a cariche, partecipazione e voto. Restano impregiudicati gli obblighi di segretezza, riservatezza, restituzione o rendicontazione che per loro natura continuano a sussistere.
§ 9 Esclusione e misure disciplinari
(1) In caso di violazioni colpevoli della presente Costituzione, di regolamenti legittimi o di interessi essenziali della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari, nei confronti di un membro possono essere adottate misure disciplinari proporzionate.
(2) Le misure disciplinari comprendono, in particolare, l’ammonimento, la sospensione temporanea di singoli diritti, la revoca da una carica e l’esclusione.
(3) L’esclusione presuppone una grave violazione oppure una persistente incompatibilità della condotta con i principi fondamentali della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari.
(4) Prima dell’adozione di una decisione pregiudizievole devono essere comunicati i fatti essenziali e al membro interessato deve essere concessa la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due settimane. In caso di urgenza possono essere adottate misure provvisorie; il diritto di essere sentito deve essere assicurato senza indugio successivamente.
(5) La decisione deve essere motivata per iscritto e comunicata al membro interessato. Contro le decisioni di particolare rilevanza è previsto un rimedio interno. I dettagli sono disciplinati da un Regolamento d’onore e di procedura.
Sezione III – Articolazione e organi
§ 10 Organi della VIII Provincia dell’Ordine dei Templari
(1) Sono organi della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari: a) il Gran Capitolo Provinciale dell’Alta Germania, b) il Gran Maestro Provinciale, c) il Gran Convento Provinciale, nonché d) gli ulteriori organi istituiti dalla presente Costituzione o da un regolamento organizzativo.
(2) Le competenze degli organi sono determinate in via esaustiva dalla presente Costituzione e dai regolamenti, statuti e norme statutarie validamente emanati sulla sua base.
(3) Nessun organo può arrogarsi competenze attribuite a un altro organo, salvo che la presente Costituzione consenta espressamente, o secondo il suo significato, una delega.
§ 11 Gran Capitolo Provinciale dell’Alta Germania
(1) Il Gran Capitolo Provinciale dell’Alta Germania è il supremo organo collegiale normativo e direttivo della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari.
(2) Ad esso competono in particolare: la salvaguardia dell’unità e della Costituzione della Provincia dell’Ordine; l’emanazione e la modifica dei regolamenti subordinati; la vigilanza sulle articolazioni; la decisione sulle questioni di principio; l’amministrazione o la supervisione del patrimonio provinciale; la convocazione del Gran Convento Provinciale; nonché l’interpretazione vincolante della presente Costituzione, fatta salva una successiva modifica da parte dell’organo competente per la revisione costituzionale.
(3) Il Gran Capitolo Provinciale dell’Alta Germania delibera a maggioranza semplice dei voti validamente espressi, salvo diversa disposizione della presente Costituzione e su iniziativa del Gran Maestro Provinciale.
(4) La sua composizione, convocazione e gestione sono disciplinate dal Gran Maestro Provinciale.
§ 12 Gran Maestro Provinciale
(1) Il Gran Maestro Provinciale è la più alta carica con potere di rappresentanza individuale della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari nell’ambito della sua organizzazione interna.
(2) Egli rappresenta la VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari nei rapporti interni ed esterni.
(3) Egli cura l’ordinaria amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni degli organi competenti e vigila sull’osservanza della presente Costituzione e dei regolamenti, statuti e norme statutarie ad essa collegati.
(4) In caso di impedimento, agisce il sostituto individuato dal regolamento organizzativo.
§ 13 Durata della carica, elezione e revoca
(1) Una carica cessa per scadenza del mandato, dimissioni, perdita dell’appartenenza, morte o revoca.
(2) Fino al regolare insediamento del successore, il precedente titolare della carica rimane in funzione per l’ordinaria amministrazione, nella misura in cui ciò sia necessario e ragionevolmente esigibile.
(3) La revoca prima della scadenza del mandato è ammessa per giusta causa. Costituiscono in particolare giusta causa una grave violazione dei doveri, l’incapacità permanente a esercitare la carica o una persistente perdita di fiducia fondata su fatti concretamente accertabili.
(4) Prima della revoca, al titolare della carica interessato deve essere garantito il diritto di essere sentito.
§ 14 Articolazioni
(1) La VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari può istituire, riconoscere, accorpare o sciogliere articolazioni territoriali o funzionali.
(2) Le articolazioni possono essere denominate, in particolare, Gran Priorati, Priorati, Capitoli, Commende, Conventi, Comitati o gruppi di lavoro.
(3) Le articolazioni amministrano, in linea di principio, autonomamente i propri affari nel quadro della presente Costituzione e dei grandi regolamenti provinciali. Statuti o regolamenti interni propri richiedono il riconoscimento del Gran Maestro Provinciale.
(4) In caso di contrasto prevale la presente Costituzione. I regolamenti subordinati prevalgono sugli statuti delle singole articolazioni, nella misura in cui siano espressamente applicabili ad esse.
Sezione IV – Assemblee e deliberazioni
§ 15 Gran Convento Provinciale
(1) Il Gran Convento Provinciale è l’assemblea ordinaria dei membri o rappresentanti aventi diritto di voto ai sensi della presente Costituzione o di un regolamento elettorale e procedurale.
(2) Esso deve riunirsi almeno una volta all’anno.
(3) Il Gran Convento Provinciale riceve le relazioni, discute le questioni di principio, svolge le elezioni e le competenze ad esso attribuite, delibera sulle questioni finanziarie e organizzative di propria competenza e tratta le mozioni regolarmente presentate.
§ 16 Convocazione e ordine del giorno
(1) Le assemblee ordinarie devono essere convocate in forma testuale dal Gran Maestro Provinciale con un preavviso di almeno quattordici giorni di calendario, salvo che un regolamento subordinato preveda un termine più lungo.
(2) La convocazione deve indicare la data, l’ora, il luogo o i dati tecnici di accesso, nonché l’ordine del giorno previsto.
(3) Su questioni concernenti una modifica costituzionale, lo scioglimento, la revoca di un titolare di una carica suprema o atti di disposizione patrimoniale di fondamentale importanza può essere deliberato soltanto se tali questioni sono state annunciate nella convocazione in modo sufficientemente determinato.
(4) Deve essere convocata un’assemblea straordinaria quando lo deliberi il Gran Capitolo Provinciale dell’Alta Germania oppure quando tre quarti degli aventi diritto di voto lo richiedano, indicando finalità e motivi.
§ 17 Svolgimento e quorum costitutivo
(1) Le assemblee possono svolgersi in presenza, mediante videoconferenza, per telefono o in forma ibrida, purché siano adeguatamente garantiti l’identità dei partecipanti, il diritto di partecipazione, la possibilità di discussione e la regolare espressione del voto.
(2) La sussistenza del quorum costitutivo è accertata all’inizio dell’assemblea e documentata nel verbale.
(3) Per le modifiche costituzionali e lo scioglimento si applicano esclusivamente i requisiti speciali previsti dalla presente Costituzione.
(4) Le deliberazioni mediante procedura per corrispondenza sono ammesse qualora a tutti gli aventi diritto di voto sia garantita la possibilità di partecipare, sia fissato un termine univoco e sia assicurata una documentazione verificabile.
§ 18 Votazioni e maggioranze
(1) Salvo diversa disposizione della presente Costituzione, decide la maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
(2) Le astensioni e i voti invalidi non sono computati ai fini della determinazione della maggioranza.
(3) In caso di parità di voti, decide il Gran Maestro Provinciale secondo il proprio prudente apprezzamento.
(4) La votazione deve svolgersi a scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quarto degli aventi diritto di voto presenti.
§ 19 Verbali
(1) Delle assemblee e delle deliberazioni essenziali degli organi deve essere redatto un verbale.
(2) Il verbale deve contenere almeno il luogo o la modalità di svolgimento, la data, l’ora di inizio e di fine, la presidenza, l’accertamento del diritto di voto, l’ordine del giorno, le mozioni, il testo delle deliberazioni nonché i risultati delle votazioni.
(3) Il verbale deve essere approvato dalla presidenza dell’assemblea e dal verbalizzante. È ammessa l’approvazione elettronica.
(4) I verbali devono essere archiviati in modo ordinato e protetti contro modifiche non autorizzate.
Sezione V – Finanze, patrimonio e controllo
§ 20 Principi finanziari
(1) Le risorse finanziarie della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari possono essere impiegate esclusivamente per finalità conformi agli statuti e alla presente Costituzione.
(2) I membri non hanno, per il solo fatto dell’appartenenza, alcun diritto a quote di utili o ad altre distribuzioni del patrimonio della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari.
(3) Le spese possono essere rimborsate previa documentazione. I compensi per prestazioni particolari richiedono una previa disciplina trasparente, adeguata e adottata dall’organo competente.
(4) Gli atti di disposizione a favore di titolari di cariche o di persone ad essi vicine sono soggetti a requisiti rafforzati di trasparenza e adeguatezza.
§ 21 Contributi, versamenti straordinari e rendicontazione
(1) La VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari può riscuotere contributi periodici e, in caso di particolari esigenze finanziarie, versamenti straordinari.
(2) L’ammontare, la scadenza, le riduzioni, le esenzioni, la procedura di sollecito e, ove previsto, i limiti massimi dei versamenti straordinari sono disciplinati dal Gran Convento Provinciale.
(3) Le entrate, le uscite, i crediti, i debiti e i valori patrimoniali devono essere contabilizzati in modo tracciabile.
(4) Per ogni esercizio deve essere redatta una relazione finanziaria. L’esercizio coincide con l’anno solare.
(5) La contabilità deve essere sottoposta a verifica almeno una volta all’anno.
Sezione VI – Riservatezza, protezione dei dati e archivio
§ 22 Riservatezza, archivio e beni culturali
(1) Le consultazioni non pubbliche, le questioni riguardanti dati personali, le procedure interne e i documenti espressamente qualificati come riservati devono essere trattati in modo confidenziale.
(2) L’obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione di una carica o dell’appartenenza.
(3) I dati personali possono essere trattati soltanto in presenza di una base giuridica e nella misura in cui il trattamento sia necessario per i compiti legittimi della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari.
(4) I diritti di accesso devono essere limitati secondo il principio della necessità. I dati sensibili devono essere oggetto di particolare protezione.
(5) Devono essere garantiti i diritti degli interessati previsti dalla normativa sulla protezione dei dati di volta in volta applicabile.
(6) I documenti storici, gli archivi, i sigilli, le insegne, i verbali e gli altri beni culturali della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari devono essere conservati secondo criteri professionali.
(7) La cessione permanente, la distruzione o il trasferimento di fondi storici essenziali possono essere deliberati esclusivamente dal Gran Capitolo Provinciale dell’Alta Germania con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validamente espressi.
Sezione VII – Tutela e procedure interne
§ 23 Principi procedurali, mediazione e rimedio interno
(1) Le procedure interne devono essere condotte in modo equo, imparziale, tempestivo e verificabile.
(2) Nessuno può partecipare, quale componente deliberante di un organo collegiale, a una decisione che lo riguardi personalmente. Lo stesso vale in caso di stretto conflitto di interessi personale, economico o di altra natura.
(3) La persona interessata ha diritto a conoscere le contestazioni e i fatti rilevanti ai fini della decisione, a disporre di un’adeguata possibilità di presentare osservazioni e a ricevere comunicazione della decisione.
(4) Le decisioni di particolare rilevanza devono, ove sia previsto un rimedio interno, recare l’indicazione delle modalità di impugnazione.
(5) Per le controversie interne è prevista una procedura di mediazione o conciliazione.
Sezione VIII – Revisione costituzionale, interpretazione e scioglimento
§ 24 Modifica della Costituzione
(1) Le modifiche della presente Costituzione possono essere deliberate soltanto se il testo concreto della modifica o il suo contenuto normativo essenziale è stato comunicato con la convocazione dell’assemblea chiamata a decidere.
(2) La deliberazione di modifica richiede la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi e un quorum costitutivo pari ad almeno la metà dei membri o rappresentanti aventi diritto di voto dell’organo competente.
(3) Qualora non sia raggiunto il quorum di cui al comma 2, entro otto settimane può essere convocata una seconda assemblea con il medesimo ordine del giorno. Essa è validamente costituita indipendentemente dal quorum di presenza, purché ciò sia stato espressamente indicato nella convocazione; resta necessaria la maggioranza dei tre quarti.
(4) I principi fondamentali della dignità umana, della libertà personale di coscienza, della fraternità, della tolleranza e dell’equità procedurale non possono essere integralmente soppressi.
§ 25 Interpretazione e conflitto tra norme
(1) In caso di dubbi interpretativi devono essere considerati il tenore letterale, il contesto sistematico, la finalità della disposizione e i principi fondamentali della presente Costituzione.
(2) In caso di contrasto si applica il seguente ordine di prevalenza: norme imperative dell’ordinamento statale; la presente Costituzione; regolamenti provinciali emanati sulla sua base; statuti e regolamenti interni delle articolazioni; deliberazioni individuali.
(3) Il Gran Capitolo Provinciale dell’Alta Germania può adottare deliberazioni interpretative vincolanti. Una disposizione materialmente nuova che ecceda il tenore letterale o la finalità normativa della presente Costituzione richiede una procedura di revisione costituzionale.
§ 26 Scioglimento
(1) Lo scioglimento della VIIIa Provincia dell’Ordine dei Templari può essere deliberato soltanto in un’assemblea appositamente convocata a tale scopo.
(2) La proposta di scioglimento e la destinazione prevista del patrimonio residuo devono essere espressamente indicate nella convocazione.
(3) La deliberazione di scioglimento richiede la maggioranza di tre quarti di tutti i membri o rappresentanti aventi diritto di voto dell’organo supremo competente, salvo che norme imperative prevedano requisiti più rigorosi.
(4) Gli archivi storici e i beni culturali devono, per quanto possibile, essere trasferiti unitariamente a un’istituzione idonea che ne garantisca la conservazione durevole oppure a un’organizzazione successoria legittima.
(5) Il patrimonio residuo può essere destinato esclusivamente nel rispetto del diritto applicabile e del vincolo di destinazione vigente fino allo scioglimento.
Sezione IX – Disposizioni finali
§ 27 Regolamenti integrativi, disciplina transitoria e invalidità parziale
(1) Per l’attuazione della presente Costituzione possono essere emanati, in particolare, un regolamento interno, un regolamento elettorale, un regolamento di ammissione, un regolamento sui contributi e sulle finanze, un regolamento sulla protezione dei dati, un regolamento d’archivio, un regolamento d’onore e di procedura nonché un regolamento organizzativo.
(2) I regolamenti integrativi non possono modificare né eludere la presente Costituzione.
(3) La competenza, l’entrata in vigore e la procedura di modifica di ciascun regolamento devono essere chiaramente determinate nel regolamento medesimo.
(4) Le cariche in essere al momento dell’entrata in vigore rimangono in vigore fino alla scadenza del mandato in corso, salvo che l’organo competente deliberi, per giusta causa, una diversa disciplina transitoria.
(5) Le disposizioni subordinate già esistenti continuano ad applicarsi nella misura in cui non siano in contrasto con la presente Costituzione. Le disposizioni incompatibili devono essere adeguate entro dodici mesi.
(6) Fino all’emanazione dei necessari regolamenti integrativi, il Gran Capitolo Provinciale dell’Alta Germania adotta disposizioni provvisorie nella misura necessaria a garantire la capacità operativa. Tali disposizioni non possono modificare la sostanza della presente Costituzione.
(7) Qualora singole disposizioni della presente Costituzione siano o divengano, in tutto o in parte, invalide, inattuabili o incompatibili con norme imperative, resta impregiudicata la validità delle restanti disposizioni.
(8) In luogo della disposizione interessata deve essere adottata, mediante la procedura di modifica prevista, una disposizione che si avvicini quanto più possibile alla finalità giuridicamente ammissibile della disposizione originaria.
§ 28 Entrata in vigore
(1) La presente Costituzione entra in vigore l’08 luglio 2023.
Dichiarazione integrativa: La VIIIa Provincia dell’Ordine è suddivisa in due Gran Priorati: quello italiano (I) e quello tedesco (II).
Rientrano nel Gran Priorato I: l’intero territorio italiano, la Corsica, la Sardegna e la Sicilia.
Rientrano nel Gran Priorato II: parti della Boemia e della Moravia, l’intero territorio dell’Austria, la Baviera e la Svevia, parti delle regioni dell’Alto e del Basso Reno, nonché l’Alta e la Bassa Franconia e il Regno d’Ungheria con tutti i territori ad esso connessi.
